Il gestore di rete dovrà corrispondere al titolare dell’impianto 20 euro per ogni giorno di ritardo delle verifiche previste dal Decreto interministeriale 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”
Il gestore di rete impiega oltre 30 giorni per eseguire le verifiche previste dal Decreto interministeriale 5 maggio 2011 a un impianto fotovoltaico e deve corrispondere al titolare dell’impianto un indennizzo automatico pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Lo aveva stabilito già il Decreto sul Quarto Conto Energia, ma ora l’obbligo è stato sancito anche dalla Deliberazione 27 ottobre 2011 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che ha recepito questa e altre misure introdotte dal Decreto.
Il rimborso, precisa l’Autorità per l’Energia, non sarà dovuto nei casi in cui il disservizio dipenderà da cause di forza maggiore, oppure risulterà imputabile allo stesso titolare dell’impianto fotovoltaico o a un soggetto terzo.
La delibera definisce anche il corrispettivo, a carico dei soggetti responsabili degli impianti, per le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete sui “grandi impianti” fotovoltaici. Certificazione di cui questi ultimi, per i quali nel 2011 e 2012 è prevista l’iscrizione al Registro, devono essere corredati.
La certificazione di fine lavori è una perizia asseverata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, il gestore di rete deve verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
L’articolo 4 della delibera Arg/elt 149/11 introduce quindi una remunerazione per tale attività di verifica svolta dal gestore di rete.
A partire dal 1 dicembre 2011, il corrispettivo viene versato dal richiedente la connessione al gestore di rete all’atto dell’invio della comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione, dando evidenza dell'avvenuto pagamento.
In caso di mancato pagamento (o anche di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. L'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione.
Per le comunicazioni effettuate prima del 1 dicembre 2011 il gestore richiede il versamento del corrispettivo entro i successivi 30 giorni. Unicamente se tale scadenza è antecedente o corrispondente alla data di decorrenza del tempo per l’attivazione della connessione, in caso di mancato pagamento (o anche di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. L'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione.
In tutti gli altri casi, a fronte di un mancato pagamento (o di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. Se il richiedente non esegue il pagamento entro i successivi 30 giorni, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione dell’incentivo. La sospensione termina a seguito della dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
La delibera inoltre, introduce diverse misure per l’implementazione dei portali informatici del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in modo da “garantirne l’interoperabilità” con Gaudì, il sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti rinnovabili.
Il provvedimento rimanda, invece, a un successivo provvedimento da adottare nel 2012 per stabilire le norme con le quali l’energia elettrica, prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2013 (cui sarà riconosciuta la Tariffa Omnicomprensiva) dovrà essere collocata sul mercato dal GSE.
Fonte: AEEG