FV nei centri storici: sì, purché non alteri l’estetica

La sentenza n.1241 del Tar Puglia, sede di Lecce, sezione I, depositata il 12 luglio 2012, che consente la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici nei centri storici delle città, se non sono in contrasto con l’arredo architettonico, rappresenta una novità di grande rilievo per il comparto dell’energia solare. Infatti, il provvedimento autorizza l’installazione di pannelli fotovoltaici, a patto che non compromettano il contesto architettonico e non producano alcun effetto visivo che possa distorcere la visione degli elementi architettonici del bene.
Elemento del contendere il diniego da parte di un Comune di concedere la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sul terrazzo di un’abitazione situata in un edificio di notevole interesse ambientale e che necessita di conseguenza, secondo le prescrizioni dettate dall’art. 38 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione), dell’obbligo di ascoltare il parere della Soprintendenza, per ogni intervento.
A cambiare le carte in tavola ci ha pensato, però, il parere del Tar Puglia, che ha accolto il ricorso del cittadino, annullando il divieto del Comune, giudicando irrazionali e contraddittorie le valutazioni dell’amministrazione e “illegittimo” il parere della Soprintendenza, visto che i pannelli fotovoltaici in questione non sembrano produrre alcun effetto visivo che possa distorcere la visione degli elementi architettonici del bene. Infatti, paiono non essere stati oggetto di valutazione accurata da parte del Comune e della Soprintendenza, alcuni aspetti fondamentali, come il fatto che “la struttura sarà realizzata in modo da non risultare visibile dall’esterno, in quanto i muri perimetrali attigui ad essa sono di altezza superiore e dunque avrà un’altezza massima dal piano del lastricato solare di 1,77 metri, mentre i muri di contenimento dell’abitazione risultano variare da 2,00 a 2,25 metri”

Fonte: Qualenergia