Conto Termico: 900 milioni per privati e PA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2013, l’atteso decreto ministeriale sul Conto Termico del 28 dicembre 2012, che mette a disposizione un impegno di spesa annuo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni e 700 ai soggetti privati. Le associazioni di settore hanno accolto con entusiasmo il provvedimento, nonostante qualche inevitabile critica, in quanto il decreto disegna un quadro incentivante chiaro e stabile per le rinnovabili termiche, ampliando gli incentivi ai soggetti che non possono godere delle detrazioni fiscali, con un rientro dell’investimento in tempi rapidi (2 o 5 anni).

Sono soprattutto due le tipologie di interventi previste, che riguardano l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il meccanismo di incentivazione premia come detto i soggetti che erano stati esclusi dalle detrazioni fiscali come persone fisiche, condomini, enti e soggetti titolari di reddito di impresa, che avendo redditi limitati non potevano beneficiare delle detrazioni. I privati in alcuni casi avranno facoltà di scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che, non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico. Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. 

Non mancano però le critiche al provvedimento da parte di alcune delle associazioni di settore, che hanno rilevato in particolare l’inadeguatezza del tetto dei 900 mila euro annui stanziati dal decreto. Inoltre, a differenza del Conto Energia dedicato al fotovoltaico, il Conto Termico non appare legato alla producibilità degli impianti, come avviene per le rinnovabili elettriche, e quindi non tiene conto dei differenti costi delle tecnologie disponibili sul mercato, con il rischio di privilegiare impianti di qualità maggiormente scadente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale