V Conto Energia o detrazione fiscale?

Il V Conto Energia prevede la corresponsione da parte del GSE ai soggetti responsabili di due tariffe: una omnicomprensiva per l'energia prodotta e immessa in rete e una "premio" per l'energia prodotta e auto consumata. L’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere sul trattamento fiscale delle somme corrisposte con il V Conto: la Tariffa Omnicomprensiva concorre a far reddito ai fini della tassazione IRPEF, questo comporta un costo per il cliente di almeno 30 €/kWp/anno (su Qualenergia un servizio sull'argomento e una simulazione delle imposte in funzione degli scaglioni di reddito). Questo aggravio incide, dunque, sulla redditività dell'impianto, ma esiste un'alternativa che diviene sempre più interessante. In base all’articolo 1, comma 1 della Legge 27/12/1997, n. 449 è stata introdotta la possibilità di detrarre fiscalmente dall'imposta lorda anche gli interventi volti “al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”. La detrazione è stata aumentata al 50% come da Art. 11 del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, con validità fino al 30 giugno 2013. Dal 1 luglio dello stesso anno sarà poi riportata al 36% in modo strutturale (vale a dire senza termini di scadenza). In un impianto fatto recuperando il 50% della spesa sostenuta, non si avrebbe più la tariffa incentivante, ma a fronte di un costo dell'impianto che potrebbe anche scendere di un 10% per semplificazioni (un solo contatore) e materiali non europei, di qualità ma meno costosi, si potrebbe ancora usufruire dello scambio sul posto. Ecco, quindi, che il sistema diviene più conveniente. Oltre tutto la detrazione del 50% è collegata solo ad un immobile residenziale, e può essere scontata anche da persona diversa dall'intestatario del contatore (POD) che farà lo SSP. Alla luce di quanto sopra risulta che i minori incentivi previsti nel 2° semestre in abbinamento alle maggiori spese dovute alla tassazione IRPEF della tariffa omnicomprensiva, rendano nettamente più conveniente la soluzione della detrazione fiscale del 50% rispetto al 5° Conto Energia. È importante ricordare che hanno diritto alla detrazione dall’IRPEF non solo i proprietari di edifici residenziali ma anche: - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); - locatari o comodatari; - soci di cooperative divise e indivise; - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; - soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Concludendo, un promemoria importante: per poter detrarre il 50% dall’IRPEF è necessario effettuare i pagamenti tramite apposito bonifico (ai sensi della legge 214/2011 o 449/97). All'atto del pagamento è importante ricordare al funzionario di banca che, pur trattandosi di fotovoltaico, dovrà essere utilizzato il modello del “Bonifico per ristrutturazione edilizia” (e non del “Bonifico per interventi per risparmio energetico”).

Fonte: Agenzia delle Entrate, Qualenergia