Novità su certificazione energetica e impianti termici

Il risparmio energetico in edilizia è uno dei temi maggiormente dibattuti in ambito europeo ed è oggetto del via libera sancito dal Consiglio dei Ministri a due regolamenti sull’accreditamento dei certificatori energetici e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici.

Grazie a tali provvedimenti l’Italia punta ad archiviare la procedura d’infrazione avviata dall’Unione Europea nei confronti del Belpaese, reo di non aver recepito integralmente la Direttiva 2002/91/CE.

Secondo i dettami stabiliti nel regolamento (v. schema DPR), potranno svolgere il ruolo di certificatori energetici i tecnici abilitati, dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private e liberi professionisti con un titolo di studio in una delle seguenti discipline: architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario. Ma non solo, potranno svolgere il ruolo di certificatori anche gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti e le società di servizi energetici (ESCo).

I tecnici per essere abilitati dovranno frequentare corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Ovviamente, i certificatori dovranno garantire la propria indipendenza, al fine di tutelare qualsivoglia conflitto di interessi, con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha, difatti, la valenza di un atto pubblico.

Per quanto riguarda gli impianti termici, invece, il regolamento (v. schema di DPR) prevede l’introduzione di misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 kW, che rappresentano la fetta più grande attualmente, il 90% del totale. Innanzitutto si passa da controlli annuali a biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione, con chiari risparmi per i consumatori che oggi pagano un bollino il cui costo è commisurato al numero delle ispezioni.

Infine, c’è da rilevare che durante la climatizzazione invernale la temperatura degli edifici a destinazione industriale o artigianale, secondo il regolamento, non dovrà superare i 18 gradi, mentre negli altri immobili il limite massimo è di 20 e in estate non si dovrà scendere sotto i 26 gradi.

 

Fonte: Edilportale